STUDIO AMBIENTE
Ing. Danila Flammini Minuti
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QUADRO NORMATIVO

INTRODUZIONE DELL'ART. 16-BIS NEL TUIR 

Art. 4 . SALVA-ITALIA COORDINATA CON LEGGE 214/2011

E NORME CORRELATE

 

Detrazioni per interventi di ristrutturazione,

di efficientamento energetico e

per spese conseguenti a calamità naturali

 

NORMATIVA AGGIORNATA AL DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83

(IN VIGORE DAL 26/06/2012)

 


Art. 11 D.L. 83/2012

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.

2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (vedi sotto, si fa riferimento agli interventi di efficientamento energetico ad oggi detraibili per il 55%), dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». (dal 1 Luglio 2013 la detrazione sarà del 36%)

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo e' soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

 

Aggiornamento del 26/07/2012 (fonte Il Sole 24 Ore): In sede di conversione alla Camera del D.L. 83/2012 la detrazione del 55% per le spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata estesa fino al 30 Giugno 2013. (Nella versione in ingresso in parlamento era previsto un abbassamento della percentuale della detrazione al 50% per il periodo 1 Gennaio 2013 - 30 Giugno 2013.


Art- 4 Salva - Italia 

 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 

     a) nell'articolo 11,  comma  3[1],  le  parole:  "15  e  16",  sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 

     b) nell'articolo 12,  comma  3,  le  parole:  "15  e  16",  sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e 16-bis)"; 

     c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto  il  seguente:  Art.  16-bis (Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 

 


 

 1. Dal 26/06/2012 al 30/06/2013 si applica l'art. 11 comma 1 D.L. 83/2012 (detrazione 50%) Vedi sopraDall'imposta lorda si detrae un importo  pari  al  36  per  cento delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono effettuati gli interventi: 

     a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380[2],  effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1)[3], del codice civile; 

     b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 

     c) necessari alla ricostruzione o  al  ripristino  dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,

sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza; 

     d) relativi alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  autopertinenziali anche a proprieta' comune; 

     e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 3[4], della legge 5 febbraio 1992, n. 104

     f) relativi all'adozione di misure finalizzate  a  prevenire  il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 

     g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere  finalizzate   alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 

     h)  relativi  alla  realizzazione  di   opere   finalizzate   al conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (vedi sotto); fino al 30/06/2013 detrazione del 55%.

     i) relativi all'adozione di misure antisismiche con  particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica, in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la realizzazione   degli interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche e all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 

 l) di bonifica dall'amianto  e  di  esecuzione  di  opere  volte  ad evitare gli infortuni domestici. 

 2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle  di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi della legislazione vigente in materia. 

 3. La detrazione di  cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di ristrutturazione  edilizia  di  cui  di  cui  alle  lett.  c)  e   d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da  imprese  di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei  lavori  alla successiva alienazione o assegnazione  dell'immobile.  La  detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle  singole  unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per  cento  del  valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura  pari  al  25  per cento  del  prezzo  dell'unita'  immobiliare   risultante   nell'atto pubblico di  compravendita  o  di  assegnazione  e,  comunque,  entro l'importo massimo di 48.000 euro. 

 4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma  1  realizzati  in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche delle spese sostenute negli stessi anni. 

 5. Se gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  su  unita' immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita' commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 

 6. La detrazione e' cumulabile con  le  agevolazioni  gia'  previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 

 7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti  e  di pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli successivi. 

 8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi  di  cui  al  comma  1  la  detrazione  non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e diretta del bene. 

 9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici  18  febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  marzo  1998,  n. 60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante  norme  di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia  di  detrazioni  per  le  spese  di ristrutturazione edilizia". 

 10. Con  successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze possono essere stabilite ulteriori  modalità  di  attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo."; 

     d) nell'articolo 24, comma  3  dopo  le  parole:  "e  i)",  sono aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo 16-bis)".

 


 

 2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244, sono apportate le seguenti modificazioni: 

     a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 »  sono  sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011» (dal 2012 queste detrazioni sono contemplate nel TUIR e nella misura del 36% non hanno più il carattere della temporaneità); 

     b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»; 

     c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012»  sono  sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»  e  le  parole:  «giugno  2013»  sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012». 

 3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  25   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. 

 4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n.  220, le parole "31 dicembre 2011"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre 2012". La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma  1, lettera h), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917, come  modificato  dal  presente  articolo,  si  applica  alle   spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Legge 220/2010 Art.1 comma 48

 

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011 (periodo prolungato fino al 31/12/2012). La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo (non più tre quote annuali come contemplato dalla finanziaria 2006). Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

La legge 220/2010 riprende gli interventi di risparmio energetico dalla legge finanziaria 296/2006 come sono elencati nei commi dal 344 al 347. Per tutto il 2012 questi interventi sono detraibili al 55%, dal 2013 nella misura del 36% (se non uscirà una nuova norma):

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (OGGI IN 10 ANNI).

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali (OGGI 10 ANNI) di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (OGGI 10 ANNI).

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo (OGGI 10 ANNI).

 

 5. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  il  1°gennaio 2012.


[1] L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge. (Il salva italia standardizza altre fattispecie di detrazione con il 16-bis)

Visualizza articolo completo 
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 

[2] a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

[3]  il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune

[4] Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

 



 

 

Si può avere diritto al 50% di detrazione anche su tutta una serie di spese in senso in senso lato professionali: progettazione, certificazioni, relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti, per l eperizie ed i sopralluoghi.

Per i lavori che non implicano opere edilizie la documentazione da conservare è la seguente: autocertificazione del proprietario corredata dalle fatture o ricevute e dalle ricevute dei bonifici di pagamento (Oltre che dalle ricevute ICI che il provvedimento del direttore delle Entrate del2 Novembre scorso continua a richiedere).

Il pagamento dei lavori deve avvenire per bonifico parlante (bancario o postale, anche on-line), ovvero deve contenere:

-            La causale del pagamento deve far riferimento all’art. 16-bis del Tuir;

-            Il codice fiscale del soggetto che paga;

-            Il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario.

Chi ha già iniziato i lavori prima del 26 Giugno 2012 beneficia della detrazione del 50% (e non del 36%) solo per quelle spese di cui il pagamento per bonifico è stato effettuato dopo tale data (anche se la fattura ha una data anteriore ed anche se già sono stati pagati acconti in precedenza, su cui si applicherà l’aliquota del 36%).

Se il pagamento fosse stato effettuato prima del 26 Giugno 2012 con un bonifico non parlante (o con un bonifico parlante ma sbagliato) si può rifare il pagamento con un bonifico tracciabile, rispettante tutti i requisiti di forma, e a quel punto si avrebbe la detrazione del 50%.

Se la spesa è sostenuta da più soggetti, il bonifico deve riportare il codice fiscale di ognuno di essi.

(Fonte: Il Sole 24 Ore del 02/07/2012)

 Per ulteriori delucidazioni e consulenze personalizzate non esitate a contattarci.

 

Consulta la sezione ristrutturazioni per un'interpretazione sintetica della normativa e una presentazione dei nostri lavori

 

 


 
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